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Finanziamenti alle Imprese
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Gli studi di settore, come precedentemente i parametri, costituiscono un sistema di ricostruzione "standard" del reddito e perciò rappresentano delle "presunzioni semplici", che vanno corroborate sempre da altri elementi che servono a rafforzare la pretesa del fisco. E inoltre un accertamento si può avere sempre dopo che c'è stato il contraddittorio con il contribuente. Sono alcuni dei passaggi più significativi delle sentenze 26635, 26636, 26637 e 26638 delle Sezioni unite della Cassazione, depositate venerdì 18 dicembre 2009. Secondo le sentenze, dunque, non si può arrivare all'accertamento da studi di settore, a pena di nullità, senza aver sentito il contribuente in un contraddittorio, che è quindi obbligatorio, dove quest'ultimo possa spiegare le proprie ragioni e i motivi per cui le medie espresse da Gerico non lo rappresentano e perché non si è adeguato a quanto chiesto dall'applicativo. L'eventuale "inattività" del contribuente rispetto all'invito al contraddittorio ovviamente andrà valutata in sede procedimentale. Ma anche dopo il contraddittorio resta intatta la possibilità per il contribuente di contestare davanti al giudice tributario l'eventuale accertamento.