Istruzioni Inps per pensioni e contributi agricoli
Il 5 maggio 2020 l’Inps ha riepilogato i criteri di calcolo delle pensioni in presenza di contributi accreditati in diverse gestioni. Tra queste, quella per i dipendenti da imprese agricole, i quali sono ancora soggetti a normative datate.
Uno dei principi generali da tenere in considerazione è che l’assicurazione obbligatoria AGO è una forma pensionistica unitaria. Questo, anche se è composta da un’eterogeneità di gestioni.
In ogni caso, l’Inps chiarisce che in presenza di:
- contributi agricoli dipendenti
- contributi Fpld
- contributi gestioni autonome
- contributi di altre gestioni
è possibile l’applicazione del cumulo o la totalizzazione. I periodi accreditati nel Fpld e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi devono essere cumulati tra loro e inclusi come versati in un’unica gestione.
Se presente contribuzione sia nella gestione dei coltivatori diretti, sia nella gestione artigiani-commercianti, è opportuno utilizzare i criteri di calcolo della gestione autonoma di ultima iscrizione. Non sono altresì soggetti a valutazione i contributi agricoli per periodi anteriori al 1 gennaio 1984 inferiori a 270 giornate/anno.
Se, invece, nonostante la presenza di contributi agricoli dipendenti, al Fpld e delle gestioni autonome, cumulo e totalizzazione non sono applicabili, la pensione sarà erogata dalla gestione autonoma d’ultima iscrizione e calcolata sommando i periodi non coincidenti maturati all’interno delle diverse gestioni AGO.
Invece, per situazioni con contributi agricoli dipendenti, al Fpld e di gestioni diverse da quelle Inps, sono applicabili il cumulo ex lege 228/2012 e la totalizzazione.
In quest’ultimo caso, l’Inps precisa che il pro quota relativo alla contribuzione agricola dipendente seguirà i criteri d’anzianità usati per i trattamenti a carico del Fpld dell’AGO.