Aumenti di capitale societari: deroghe transitorie e permanenti
Vengono introdotte, col Decreto Semplificazioni, disposizioni da efficacia temporanea e permanenti all’art. 44, rubricato: Misure a favore degli aumenti di capitale. Le novità introdotte, che andranno a modificare l’articolo 2441 del codice civile in materia, hanno l’obiettivo di rendere più rapide le deliberazioni riguardanti l’aumenti di capitale per le SpA.
Uno degli strumenti previsti è l’abbassamento del quorum previsto, anche per le s.r.l.
Disposizioni temporanee
Le disposizioni temporanee a favore degli aumenti di capitale, consistono in:
- l’applicazione del voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, invece della maggioranza rafforzata di voto, fino al 30 giugno 2021. Questo, purché l’assemblea sia costituita dalla presenza di almeno metà del capitale sociale. Le deliberazioni devono avere in oggetto:
1. aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti in natura o crediti;
2. inserimento nello statuto di una norma che deleghi agli amministratori l’esercizio della facoltà di aumentare il capitale sociale. - le società con azioni quotate in mercati regolamentari o in sistemi multilaterali di negoziazione, possono deliberare aumenti del capitale sociale escludendo il diritto di opzione anche senza espressa previsione statuaria, nei limiti del 20% del capitale preesistente, fino al 30 giugno 2021.
Disposizioni permanenti
Le disposizioni permanenti a favore degli aumenti di capitale, riguardano l’esercizio del diritto di opzione e apporteranno cambiamenti permanenti al codice civile. Consistono in:
- la riduzione del termine minimo, da 15 a 14 giorni dalla data di pubblicazione sul sito della società dell’offerta di azioni o obbligazioni, per l’esercizio del diritto di opzione;
- Il riconoscimento del diritto di prelazione sull’acquisto delle azioni non optate, a favore dei soci che hanno esercitato il diritto di opzione nelle società quotate nei mercati regolamentati e nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione;
- l’offerta sul mercato regolamentato o sul sistema multilaterale per almeno due sedute dei diritti di opzione non esercitati;
- la richiesta di una relazione riguardante le motivazioni per l’esclusione del diritto d’opzione, stesa dagli amministratori. Il testo va depositato presso la sede sociale e pubblicato sul sito web della società entro il termine di convocazione dell’assemblea.